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Subject: Atto Completo
Date: Tue, 15 Feb 2011 17:22:35 +0100
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<HTML><HEAD><TITLE>Atto Completo</TITLE>
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font=3D"courier"><B>
<CENTER>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA =
GIOVENTU'=20
</CENTER></B><BR><B>DECRETO 17&nbsp;dicembre&nbsp;2010 , n. 256 =
<BR><PRE>Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al  =
credito
per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali. (11G0023)=20
</PRE></B><PRE>=20
=20
=20
                     IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'=20
=20
=20
                           di concerto con=20
=20
=20
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA=20
                           E DELLE FINANZE=20
=20
=20
                                e con=20
=20
=20
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE=20
                           E DEI TRASPORTI=20
=20
  Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come  modificato  dall'articolo  2,  comma  39  della  legge  23
dicembre 2008, n. 191 che, al fine di consentire alle giovani  coppie
di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse
all'acquisto della prima casa, a  decorrere  dal  1=B0  settembre  2008
istituisce,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al  credito  per
l'acquisto della prima casa da  parte  delle  giovani  coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'  per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, la cui  complessiva  dotazione  e'  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2009 e 2010;=20
  Visto, in particolare, l'ultimo periodo del  gia'  citato  articolo
13, comma 3-bis, che prevede l'emanazione di un decreto del  Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  al
fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le  modalita'
di funzionamento del medesimo Fondo, nel  rispetto  delle  competenze
delle regioni in materia di politiche abitative;=20
  Visto il decreto-legge  1=B0  luglio  2009,  n.  78  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed, in  particolare,
l'articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che  =ABle  amministrazioni
dello Stato,  cui  sono  attribuiti  per  legge  fondi  o  interventi
pubblici, possono affidarne direttamente la  gestione,  nel  rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico, su cui le predette  amministrazioni  esercitano
un controllo analogo a quello esercitato  su  propri  servizi  e  che
svolgono la propria  attivita'  quasi  esclusivamente  nei  confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle
risorse finanziarie dei fondi stessi=BB;=20
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;=20
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
=ABOrdinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59=BB  e  successive
modificazioni;=20
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121   recante
=ABDisposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244=BB;=20
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre 2009 che istituisce presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri il Dipartimento della gioventu';=20
  Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad  attuare
le misure di cui al predetto articolo 13, comma 13-bis,  non  essendo
dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi
del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di
una societa' a capitale interamente pubblico, affidando  direttamente
alla stessa l'esecuzione di  attivita'  relative  alla  gestione  del
Fondo;=20
  Acquisita  l'intesa  con   la   Conferenza   Unificata   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, nella seduta del 7 ottobre 2010;=20
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010;=20
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1998
(con nota 11084 del 17 dicembre 2010);=20
=20
                               Adotta=20
                      il seguente regolamento:=20
=20
                               Art. 1=20
=20
=20
        Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito=20
=20
  1. Il Fondo per l'accesso al credito  per  l'acquisto  della  prima
casa (di seguito: =ABFondo=BB) da parte delle giovani coppie coniugate  =
o
dei nuclei familiari  anche  monogenitoriali  con  figli  minori  (di
seguito: =ABMutuatari/Mutuatario=BB) istituito presso la  Presidenza  =
del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  Gioventu'  (di  seguito:
=ABDipartimento=BB) e' destinato alle  finalita'  indicate  =
dall'articolo
13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
dall'articolo 2, comma 39 della  legge  23  dicembre  2008,  n.  191,
secondo i criteri di cui all'articolo 2.=20
  2.  Soggetto  attuatore  e'  il  Dipartimento,  il  quale  per   le
operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1=B0 luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102,  della  prestazione  di  una  societa'  a  capitale  interamente
pubblico   (di   seguito:   =ABGestore=BB),   affidandole    =
direttamente
l'esecuzione delle seguenti attivita':=20
  a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;=20
  b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle  somme  dovute  in
caso di intervento della  garanzia  del  Fondo,  richiesto  ai  sensi
dell'articolo 6;=20
  c) controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario, ai
sensi dell'articolo 5.=20
  3.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  2,  il
Dipartimento emana un apposito disciplinare,  da  sottoscriversi  per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici,  nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare:=20
  a) il Dipartimento esercita nei confronti  del  Gestore  poteri  di
indirizzo, impartendo direttive  ed  istruzioni  anche  di  carattere
tecnico-operativo  e  puo'  disporre  ispezioni,  anche  al  fine  di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;=20
  b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le
informazioni   concernenti   la   regolarita',   la    tempestivita',
l'efficienza  e  l'efficacia  del  servizio,  con   la   periodicita'
richiesta dal Dipartimento.=20

       =20
          <I>          Avvertenza:=20
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.=20
          Note alle premesse:=20
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 13  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dall'art. 2, comma 39 della  legge  23  dicembre
          2008,  n.  191  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria):=20
              =AB3-bis. Al fine di agevolare l'accesso  al  credito,  a
          partire dal 1=B0 settembre  2008,  e'  istituito,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
          della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
          familiari monogenitoriali con figli minori,  con  priorita'
          per quelli i cui  componenti  non  risultano  occupati  con
          rapporto di lavoro a tempo  indeterminato.  La  complessiva
          dotazione del Fondo di cui al primo periodo  e'  pari  a  4
          milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto  del  Ministro
          della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'art. 3, comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli di finanza  pubblica,  i  criteri  per
          l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e  le  modalita'
          di  funzionamento  del   medesimo,   nel   rispetto   delle
          competenze  delle   regioni   in   materia   di   politiche
          abitative.=BB.=20
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  19  del
          decreto-legge  1=B0  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):=20
              =AB5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi.=BB.=20
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri):=20
              =AB3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.=BB.=20
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante: =ABOrdinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59=BB e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1=B0  =
settembre
          1999, n. 205, supplemento ordinario.=20
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  121,
          recante  =ABDisposizioni  urgenti  per  l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244=BB e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.=20
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del 29 ottobre  2009  recante  =ABModifiche  al  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23  luglio  2002,
          recante:  "Ordinamento  delle  strutture   generali   della
          Presidenza del Consiglio di  Ministri"  e  rideterminazione
          delle dotazioni organiche dirigenziali=BB e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302.=20
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):=20
              =AB3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata.=BB.=20
          Note all'art. 1:=20
              - Per il riferimento al comma 3-bis dell'art. 13  della
          gia' citato decreto-legge n. 112 del  2008  si  veda  nelle
          note alle premesse.=20
              - Per il riferimento al comma 5 dell'art. 19 della gia'
          citato decreto-legge n. 78 del 2009 si veda nelle note alle
          premesse.=20
</I>
       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 2=20
=20
=20
           Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo=20
=20
  1. Sono ammissibili alla  garanzia  del  Fondo  i  mutui  ipotecari
erogati  in  favore  dei  Mutuatari  per  l'acquisto  dell'abitazione
principale.=20
  2. I  mutui  ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  (di  seguito:
=ABmutui=BB), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro,  e  =
saranno
sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor +  150
punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor  +
120 punti base per mutui di durata inferiore, nel  caso  di  mutui  a
tasso variabile, nonche' ad un tasso massimo  pari  o  equivalente  a
I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed
a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso  di
mutui a tasso fisso.=20
  3. I Mutuatari  devono  avere  alla  data  di  presentazione  della
domanda di mutuo i seguenti requisiti:=20
  a) eta' inferiore a 35 anni (anche per  le  coppie  coniugate  tale
requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il  nucleo
familiare);=20
  b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a  35.000  euro.  Inoltre,
non piu' del 50% del reddito complessivo  imponibile  ai  fini  IRPEF
deve  derivare  da   contratto   di   lavoro   dipendente   a   tempo
indeterminato;=20
  c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo
quelli di cui  il  Mutuatario  abbia  acquistato  la  proprieta'  per
successione  a  causa  di  morte,  anche  in  comunione   con   altro
successore, e che siano  in  uso  a  titolo  gratuito  a  genitori  o
fratelli.=20
  4. L'immobile  da  acquistare  per  essere  adibito  ad  abitazione
principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e
non deve avere una superficie superiore a 90  metri  quadrati.  Nella
concessione della garanzia viene data priorita'  ai  casi  nei  quali
l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non  deve
avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del  Ministero
dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.=20

       =20
          <I>          Note all'art. 2:=20
              - Il decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  del  2
          agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.=20
</I>
       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 3=20
=20
=20
                        Soggetti finanziatori=20
=20
  1.  Possono  effettuare  le  operazioni  di  erogazione  dei  mutui
garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: =
=ABfinanziatori=BB):=20
  a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13  del  decreto
legislativo 1=B0 settembre 1993, n. 385 e successive  modificazioni  ed
integrazioni;=20
  b)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco   di   cui
all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo.=20
  2.  I  finanziatori  stipulano   con   il   Dipartimento   apposite
convenzioni il cui schema e' stabilito da un Protocollo d'intesa  tra
il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).=20
  3. Con il Protocollo si disciplinano:=20
  a) le modalita' di adesione dei finanziatori;=20
  b)  le  condizioni  economiche  di  erogazione  dei  mutui  e,   in
particolare,  il  costo  massimo  dell'operazione  di   finanziamento
garantita dal Fondo;=20
  c) gli eventi che consentono ai  Mutuatari  una  sospensione  delle
rate del mutuo fino a 12 mesi;=20
  d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle  regole
di gestione del Fondo previste dal presente decreto.=20
  4. I finanziatori  si  impegnano  a  non  richiedere  ai  Mutuatari
garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile.=20

       =20
          <I>          Note all'art. 3:=20
              - Si riporta il testo  degli  articoli  13  e  107  del
          decreto legislativo 1=B0 settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia):=20
              =ABArt. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive  in  un
          apposito  albo  le  banche  autorizzate  in  Italia  e   le
          succursali   delle   banche   comunitarie   stabilite   nel
          territorio della Repubblica.=20
              2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
          l'iscrizione nell'albo.=BB.=20
              =ABArt. 107 (Autorizzazione).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza gli  intermediari  finanziari  ad  esercitare  la
          propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:=20
              a) sia adottata la forma di societa' di capitali;=20
              b) la sede legale e la Direzione generale siano situate
          nel territorio della Repubblica;=20
              c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato dalla Banca d'Italia anche in  relazione
          al tipo di operativita';=20
              d)   venga   presentato   un   programma    concernente
          l'attivita'  iniziale   e   la   struttura   organizzativa,
          unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;=20
              e) il possesso da parte dei titolari di  partecipazioni
          di  cui  all'art.  19  e  degli  esponenti  aziendali   dei
          requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;=20
              f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o  i
          soggetti del  gruppo  di  appartenenza  e  altri  soggetti,
          stretti legami che ostacolino l'effettivo  esercizio  delle
          funzioni di vigilanza;=20
              g) l'oggetto sociale sia limitato alle  sole  attivita'
          di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.=20
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione.=20
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i casi di  revoca,  nonche'  di  decadenza,
          quando  l'intermediario  autorizzato  non  abbia   iniziato
          l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni  attuative
          del presente articolo.=20
</I>
       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 4=20
=20
=20
                   Natura e misura della garanzia=20
=20
  1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta,  esplicita,
incondizionata ed irrevocabile.=20
  2.  La  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura  del  50%
(cinquanta per cento)  della  quota  capitale,  tempo  per  tempo  in
essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali  il  Gestore  ha
dato positiva approvazione, degli oneri  determinati  secondo  quanto
previsto dalla Convenzione e degli eventuali  interessi  contrattuali
calcolati in misura non superiore al  tasso  legale  in  vigore  alla
data, e comunque:=20
  a)   per    un    ammontare    non    superiore    a    =80 75.000,00
(settantacinquemila/00);=20
  b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere  superiori
al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 5=20
=20
=20
                      Ammissione alla garanzia=20
=20
  1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente  per
via telematica, con le seguenti modalita':=20
    a)  il  finanziatore   raccoglie   la   seguente   documentazione
attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari:=20
  1) l'attestazione ISEE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera  b),
rilasciata da un soggetto abilitato;=20
  2) un documento di autocertificazione rilasciato ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  che  attesti:  aa)  il  rispetto  dei  requisiti   di   cui
all'articolo 2, comma  1;  bb)  il  rispetto  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettere  a)  e  c);  cc)  che,  dei  redditi
rilevati dall'intestazione ISEE di cui al precedente  punto  1),  non
piu' del 50% e' derivante da contratto di lavoro dipendente  a  tempo
indeterminato;=20
  3) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4;=20
  b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di  attivazione
della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall'articolo 2;=20
  c) il  Gestore  assegna  alla  richiesta  un  numero  di  posizione
progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di
arrivo della  richiesta,  verifica  la  disponibilita'  del  Fondo  e
comunica  entro  15  giorni  lavorativi  al  finanziatore  l'avvenuta
ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilita'
del  Fondo  risultino   totalmente   impegnate,   il   Gestore   nega
l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al  finanziatore  e
al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi;=20
  d)  il  finanziatore,  una  volta   acquisita   positiva   conferma
dell'avvenuta ammissione  alla  garanzia  del  Fondo,  a  pena  della
sospensione della facolta' di operare con il Fondo  stesso,  comunica
al Gestore  entro  7  giorni  lavorativi  l'avvenuto  perfezionamento
dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale  mancata  erogazione  di
tale mutuo.=20
  2. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e
senza ulteriori formalita' dalla data di erogazione del mutuo.=20
  3. Con le stesse modalita'  di  cui  al  comma  1,  i  finanziatori
comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del mutuo.=20
  4. I finanziatori sono liberi o meno di erogare il mutuo  ne'  sono
responsabili della  verifica  della  veridicita'  delle  informazioni
presentate dai Mutuatari ai sensi del comma 1 del presente articolo.=20

       =20
          <I>          Note all'art. 5:=20
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.=20
</I>
       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 6=20
=20
=20
                      Intervento della garanzia=20
=20
  1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del mutuo in
base al Protocollo di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  in  caso  di
inadempimento del Mutuatario,  il  finanziatore,  decorsi  90  giorni
lavorativi dalla data di scadenza  della  prima  rata  rimasta  anche
parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l'intimazione al pagamento
dell'ammontare  dell'esposizione   per   rate   insolute,   interessi
contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata  con  avviso  di
ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.=20
  2. L'intimazione  di  pagamento  e'  inviata,  per  conoscenza,  al
Gestore, anche per via telematica.=20
  3.  Qualora  trascorrano  100  giorni  lavorativi  senza   che   il
Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore puo' chiedere
al Gestore l'intervento della garanzia del  Fondo,  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento inviata  al  Gestore  entro  i
successivi novanta giorni  lavorativi,  e  puo'  avviare,  a  proprie
spese, la procedura per il recupero della quota del credito  e  degli
accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti  di  legge.
La procedura sopra descritta non ha efficacia, e  non  potra'  essere
opposta dal finanziatore al Mutuatario,  e  quindi  anche  al  Fondo,
qualora il Mutuatario avra' fatto richiesta di una sospensione  delle
rate del Mutuo.=20
  4. Alla  richiesta  di  attivazione  della  garanzia,  in  caso  di
inadempimento da  parte  del  Mutuatario,  deve  essere  allegata  la
seguente documentazione, da inviare al Gestore:=20
    a) una dichiarazione del finanziatore che attesti:=20
  1) l'avvenuta erogazione del mutuo al Mutuatario;=20
  2) la data di erogazione del mutuo a favore del Mutuatario;=20
  3) il totale, diviso tra sorte capitale e sorte interessi di quanto
gia' corrisposto dal Mutuatario al finanziatore a valere sul mutuo;=20
  4) l'insolvenza del Mutuatario accertata con le modalita' di cui al
comma 3 del presente articolo 6;=20
  5)  l'ammontare  dell'esposizione  rilevato  con   riferimento   al
sessantesimo  giorno  successivo  alla   data   dell'intimazione   di
pagamento di cui al comma 3;=20
  b) copia del contratto del mutuo;=20
  c) copia del piano di ammortamento consegnato al Mutuatario con  le
relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi;=20
  d) copia della documentazione attestante il possesso da  parte  del
Mutuatario dei requisiti presentati per aver ottenuto il mutuo;=20
  e) copia di un documento di identita' del Mutuatario.=20
  5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore,
secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede
alla corresponsione dell'importo determinato ai  sensi  dell'articolo
4, comma 2.=20
  6. Nel caso in cui  si  renda  necessario  il  compimento  di  atti
istruttori per il completamento della documentazione, di cui al comma
4, il termine di cui  al  comma  5  e'  sospeso  fino  alla  data  di
ricezione della documentazione mancante. Le richieste  di  intervento
del Fondo sono respinte qualora la documentazione amministrativa  non
pervenga al Gestore entro il termine di 90  giorni  lavorativi  dalla
data della richiesta.=20
  7. Nel caso in cui  successivamente  all'intervento  del  Fondo  il
Mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo
al finanziatore, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo
le  somme  riscosse  nella  misura  eccedente   la   quota   indicata
all'articolo 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 7=20
=20
=20
                         Surrogazione legale=20
=20
  1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti
del finanziatore, ai sensi dell'articolo 1203  del  codice  civile  e
provvede tramite il Gestore al recupero  della  somma  pagata,  degli
interessi al saggio  legale  maturati  a  decorrere  dal  giorno  del
pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per  il
recupero, anche mediante il ricorso alla procedura  di  iscrizione  a
ruolo, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46. Tali somme sono versate al Fondo.=20
  2. Il finanziatore inoltre, in caso di  avvio  delle  procedure  di
recupero del credito, e dopo aver incassato la propria quota  residua
di pertinenza, e' tenuto a rimborsare  il  Fondo  della  quota  sulla
quale ha prestato garanzia.=20

       =20
          <I>          Note all'art. 7:=20
              - Si riporta il testo dell'art. 1203 del codice civile:=20
              =ABArt. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione  ha
          luogo di diritto nei seguenti casi:=20
              1) a vantaggio di  chi,  essendo  creditore,  ancorche'
          chirografario, paga un altro creditore che  ha  diritto  di
          essergli preferito in ragione dei suoi privilegi,  del  suo
          pegno o delle sue ipoteche;=20
              2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino
          alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga  uno  o  piu'
          creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;=20
              3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o
          per altri al  pagamento  del  debito,  aveva  interesse  di
          soddisfarlo;=20
              4) a vantaggio dell'erede con  beneficio  d'inventario,
          che paga con danaro proprio i debiti ereditari;=20
              5) negli altri casi stabiliti dalla legge.=BB.=20
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione
          delle imposte sul reddito)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
          2.=20
              - Il  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46
          (Riordino  della  disciplina  della  riscossione   mediante
          ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28  settembre  1998,
          n. 337) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5  marzo
          1999, n. 53, supplemento ordinario.=20
</I>
       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 8=20
=20
=20
                    Divieto di cartolarizzazione=20
=20
  1. I mutui garantiti  dal  Fondo  non  possono  essere  oggetto  di
operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a  7  della
legge 30 aprile 1999, n. 130.=20

       =20
          <I>          Note all'art. 8:=20
              - Si riportano gli articoli da 1 a  7  della  legge  30
          aprile 1999, n. 130 (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione
          dei crediti):=20
              =ABArt. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. La
          presente   legge   si   applica    alle    operazioni    di
          cartolarizzazione realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso di crediti pecuniari,  sia  esistenti  sia  futuri,
          individuabili in blocco se si tratta di una  pluralita'  di
          crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:=20
              a) il cessionario sia una societa'  prevista  dall'art.
          3;=20
              b) le somme corrisposte dal  debitore  o  dai  debitori
          ceduti siano destinate in  via  esclusiva,  dalla  societa'
          cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
          titoli emessi,  dalla  stessa  o  da  altra  societa',  per
          finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
          dei costi dell'operazione.=20
              2. Nella presente legge si  intende  per  "testo  unico
          bancario" il decreto legislativo 1=B0 settembre 1993, n. 385,
          e successive modificazioni, recante il  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.=BB.=20
              =ABArt. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I  titoli  di
          cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli  stessi  si
          applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo   24
          febbraio  1998,  n.  58,  recante  il  testo  unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.=20
              2. La societa' cessionaria o la  societa'  emittente  i
          titoli, se diversa dalla societa'  cessionaria,  redige  il
          prospetto informativo.=20
              3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione    siano    offerti    ad     investitori
          professionali,  il  prospetto   informativo   contiene   le
          seguenti indicazioni:=20
              a) il soggetto cedente,  la  societa'  cessionaria,  le
          caratteristiche  dell'operazione,  con  riguardo   sia   ai
          crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;=20
              b) i soggetti incaricati di curare  l'emissione  ed  il
          collocamento dei titoli;=20
              c) i soggetti incaricati della riscossione dei  crediti
          ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;=20
              d) le condizioni in presenza delle quali,  a  vantaggio
          dei portatori  dei  titoli,  e'  consentita  alla  societa'
          cessionaria la cessione dei crediti acquistati;=20
              e) le condizioni in presenza delle  quali  la  societa'
          cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
          i fondi derivanti dalla gestione  dei  crediti  ceduti  non
          immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
          derivanti dai titoli;=20
              f)  le  eventuali  operazioni  finanziarie   accessorie
          stipulate   per   il   buon   fine    dell'operazione    di
          cartolarizzazione;=20
              g) il contenuto minimo essenziale dei titoli  emessi  e
          l'indicazione delle  forme  di  pubblicita'  del  prospetto
          informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
          parte dei portatori dei titoli;=20
              h) i costi dell'operazione e le condizioni  alle  quali
          la  societa'  cessionaria   puo'   detrarli   dalle   somme
          corrisposte dal debitore o  dai  debitori  ceduti,  nonche'
          l'indicazione degli utili  previsti  dall'operazione  e  il
          percettore;=20
              i) gli eventuali  rapporti  di  partecipazione  tra  il
          soggetto cedente e la societa' cessionaria.=20
              4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione  siano   offerti   ad   investitori   non
          professionali, l'operazione  deve  essere  sottoposta  alla
          valutazione del merito di credito  da  parte  di  operatori
          terzi.=20
              5. La Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          (CONSOB),  con  proprio  regolamento  da  pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,    stabilisce    i    requisiti    di
          professionalita' e i criteri per assicurare  l'indipendenza
          degli operatori che svolgono la valutazione del  merito  di
          credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
          tra questi e i soggetti  che  a  vario  titolo  partecipano
          all'operazione,  anche  qualora  la  valutazione  non   sia
          obbligatoria.=20
              6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c),  possono
          essere  svolti  da  banche  o  da  intermediari  finanziari
          iscritti  nell'albo  previsto  dall'art.  106  del  decreto
          legislativo 1=B0 settembre 1993, n. 385. Gli  altri  soggetti
          che intendono prestare i  servizi  indicati  nel  comma  3,
          lettera  c),  chiedono  l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'art. 106 del decreto legislativo 1=B0 settembre 1993, n.
          385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel
          comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi
          requisiti.=20
              6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano  che  le
          operazioni  siano  conformi  alla  legge  ed  al  prospetto
          informativo.=20
              7. Il prospetto informativo  deve  essere,  a  semplice
          richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.=BB.=20
              =ABArt.  3  (Societa'  per   la   cartolarizzazione   dei
          crediti). - 1.  La  societa'  cessionaria,  o  la  societa'
          emittente titoli se  diversa  dalla  societa'  cessionaria,
          hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o  piu'
          operazioni di cartolarizzazione dei crediti.=20
              2.   I   crediti   relativi   a   ciascuna   operazione
          costituiscono patrimonio separato a tutti  gli  effetti  da
          quello della societa'  e  da  quello  relativo  alle  altre
          operazioni. Su ciascun patrimonio non sono  ammesse  azioni
          da parte di creditori  diversi  dai  portatori  dei  titoli
          emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.=20
              3. Le societa' di cui al comma 1  si  costituiscono  in
          forma di societa' di capitali.=BB.=20
              =ABArt. 4 (Modalita' ed efficacia della cessione).  -  1.
          Alle cessioni dei crediti poste in essere  ai  sensi  della
          presente  legge  si  applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.=20
              2.  Dalla  data  della  pubblicazione   della   notizia
          dell'avvenuta  cessione  nella  Gazzetta   Ufficiale,   sui
          crediti acquistati e sulle somme corrisposte  dai  debitori
          ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di
          cui all'art. 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa  data  la
          cessione dei crediti e' opponibile:=20
              a) agli altri aventi causa del cedente, il  cui  titolo
          di acquisto non sia stato reso efficace verso  i  terzi  in
          data anteriore;=20
              b) ai creditori del cedente che non  abbiano  pignorato
          il credito prima della pubblicazione della cessione.=20
              3. Ai pagamenti effettuati  dai  debitori  ceduti  alla
          societa' cessionaria non si applica  l'art.  67  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.=20
              4. Per le operazioni di cartolarizzazione  disciplinate
          dalla presente legge i termini di due anni  e  di  un  anno
          previsti dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
          267,   e   successive    modificazioni,    sono    ridotti,
          rispettivamente, a sei ed a tre mesi.=BB.=20
              =ABArt.  5  (Titoli   emessi   a   fronte   dei   crediti
          acquistati).  -  1.  Ai  titoli   emessi   dalla   societa'
          cessionaria  o  dalla  societa'   emittente   titoli,   per
          finanziare  l'acquisto  dei  crediti,  si   applicano   gli
          articoli 129 e 143 del testo unico bancario.=20
              2. Alle  emissioni  dei  titoli  non  si  applicano  il
          divieto di raccolta di risparmio tra il  pubblico  previsto
          dall'art. 11, comma 2, del  testo  unico  bancario,  ne'  i
          limiti  quantitativi   alla   raccolta   prescritti   dalla
          normativa vigente; non trovano  altresi'  applicazione  gli
          articoli da 2410 a 2420 del codice civile.=BB.=20
              =ABArt. 6 (Disposizioni fiscali e di bilancio). -  1.  Ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi,  ai   titoli   indicati
          nell'art. 5 si applica lo stesso trattamento stabilito  per
          obbligazioni emesse dalle societa' per  azioni  con  azioni
          negoziate in mercati regolamentati italiani  e  per  titoli
          similari, ivi compreso il trattamento previsto dal  decreto
          legislativo 1=B0 aprile 1996, n. 239.=20
              2. Se la cessione  ha  per  oggetto  crediti  derivanti
          dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16  e  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, continuano ad applicarsi le  agevolazioni  previste
          nel citato art. 15.=20
              3. Le diminuzioni di  valore  registrate  sugli  attivi
          ceduti, sulle garanzie rilasciate al  cessionario  e  sulle
          attivita', diverse da quelle oggetto di cessione,  poste  a
          copertura delle operazioni  di  cartolarizzazione,  nonche'
          gli  accantonamenti  effettuati  a  fronte  delle  garanzie
          rilasciate  al   cessionario,   possono   essere   imputati
          direttamente  alle  riserve  patrimoniali,  se  relativi  a
          contratti di cartolarizzazione  stipulati  entro  due  anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge;  essi
          vanno  imputati  sul  conto  economico  in  quote  costanti
          nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione  di
          valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle
          operazioni   di    cartolarizzazione,    delle    eventuali
          diminuzioni di valore e  degli  accantonamenti  non  ancora
          inclusi nel conto  economico  occorre  fornire  indicazione
          nella nota integrativa di bilancio.=20
              4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le  diminuzioni  di
          valore ivi  previste  concorrono  alla  determinazione  del
          reddito di impresa negli esercizi in cui sono  iscritte  al
          conto economico.=20
              5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
          pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli  anni  dal
          1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e  2001,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno   finanziario   1999,   allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero medesimo.=20
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.=BB.=20
              =ABArt. 7 (Altre operazioni). - 1. Le disposizioni  della
          presente legge si applicano, in quanto compatibili:=20
              a) alle operazioni  di  cartolarizzazione  dei  crediti
          realizzate mediante l'erogazione  di  un  finanziamento  al
          soggetto  cedente  da   parte   della   societa'   per   la
          cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;=20
              b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi
          per  oggetto  crediti,  costituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.=20
              2.  Nel  caso   di   operazioni   realizzate   mediante
          erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e  al
          cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al
          soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.=BB.=20
</I>
       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 9=20
=20
=20
                     Inefficacia della garanzia=20
=20
  1. Nel caso in cui risulti  che  l'attivazione  della  garanzia  e'
stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche
documentali effettuate dal beneficiario, da solo o  in  concorso  con
altro soggetto competente a rilasciare la relativa documentazione, il
Gestore, previa contestazione dell'addebito  nelle  forme  di  legge,
provvede a far cessare immediatamente l'operativita'  della  garanzia
medesima e trasmette i relativi atti all'Autorita' giudiziaria.=20
  2. La  cessazione  della  garanzia  comporta  per  il  beneficiario
l'obbligo di  rimborsare  al  Fondo,  entro  i  termini  fissati  dal
Gestore, la somma corrisposta al finanziatore, rivalutata secondo gli
indici ufficiali ISTAT  di  inflazione  in  rapporto  ai  =ABprezzi  al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  di  impiegati=BB,  oltre  agli
interessi corrispettivi al tasso legale.=20
  3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento,  il
Gestore procede al recupero coattivo della somma dovuta,  avvalendosi
anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.=20

       =20
          <I>          Note all'art. 9:=20
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito) si veda  nelle  note
          all'art. 7.=20
              - Per il riferimento al decreto legislativo 26 febbraio
          1999, n. 46, si veda nelle note all'art. 7.=20
</I>
       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 10=20
=20
=20
                    Risorse finanziarie del Fondo=20
=20
  1. Le risorse finanziarie del  Fondo  affluiscono  in  un  apposito
conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato,
intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalita'  di  cui
al presente decreto, secondo le modalita' indicate  nel  disciplinare
di cui all'articolo 1, comma 3.=20
  2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 e'
tenuto alla resa del conto ai sensi degli  articoli  23  e  24  della
legge 23 dicembre 1993, n. 559.=20
  Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.=20
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.=20
    Roma, 17 dicembre 2010=20
=20
                     Il Ministro della gioventu'=20
                               Meloni=20
=20
=20
                      Il Ministro dell'economia=20
                           e delle finanze=20
                              Tremonti=20
=20
=20
                  Il Ministro delle infrastrutture=20
                           e dei trasporti=20
                              Matteoli=20
=20
Visto, il Guardasigilli: Alfano=20

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011=20
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264=20

       =20
          <I>          Note all'art. 10:=20
              - Si riporta il testo degli  articoli  23  e  24  della
          legge  23  dicembre  1993,   n.   559   (Disciplina   della
          soppressione  delle  gestioni  fuori  bilancio  nell'ambito
          delle Amministrazioni dello Stato):=20
              =ABArt. 23 (Fondi di rotazione). - 1. Gli  organismi  che
          gestiscono al di  fuori  dell'Amministrazione  dello  Stato
          fondi di rotazione costituiti con disponibilita' tratte dal
          bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere  annualmente
          alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei  conti  una
          relazione sull'attivita' della  gestione  svolta,  ai  fini
          della predisposizione da parte della Corte dei conti di  un
          unico  referto  da  inserire  in  apposita  sezione   della
          relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.=BB.=20
              =ABArt. 24 (Procedure di controllo). - 1. Per le gestioni
          escluse  dall'applicazione  dell'art.  8,  comma   4,   del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte
          dei conti, in  sede  di  esame  dei  rendiconti  o  bilanci
          consuntivi, si pronunzia sulla regolarita'  della  relativa
          gestione e riferisce al  Parlamento  sull'andamento  e  sui
          risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con  un'unica
          relazione, nella medesima sezione della  relazione  annuale
          sul rendiconto generale dello  Stato  di  cui  all'art.  23
          della presente legge.=20
              2. In seguito alle pronunzie  di  cui  al  comma  1  le
          Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti
          a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie  stesse
          e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare
          alla Corte  dei  conti.  La  rivalutazione  costituisce  un
          procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art.
          2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude,  quando
          riferita alle pronunzie di illegittimita' degli  atti,  con
          un provvedimento espresso di  annullamento  o  di  conferma
          degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte  dei
          conti  in  via  preventiva.  Ove  detto  provvedimento  non
          intervenga nel termine di  trenta  giorni,  o  nel  diverso
          termine  previsto  dalle  leggi  o  dai   regolamenti   che
          riguardano  le  singole  gestioni,  gli   atti   dichiarati
          illegittimi cessano di  avere  efficacia  e  gli  eventuali
          ulteriori    effetti    si    producono    nella    diretta
          responsabilita' dei soggetti che li hanno emessi.=BB.=20
</I>
       =20
      </PRE>
<TABLE cellSpacing=3D0 cellPadding=3D0 width=3D"100%" border=3D0>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD>
      <HR width=3D10 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dright>15.02.2011 </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter width=3D130 noShade SIZE=3D3>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>17:21:29 </TD>
    <TD>
      <HR width=3D10 noShade SIZE=3D3>
    </TD></TR>
  <TR>
    <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>
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