|
Pubblicità
|
Imposte da pagare per accendere un mutuo
I contratti di mutuo per acquistare un’abitazione sono assoggettati ad un particolare regime fiscale per il quale viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte che gravano sul finanziamento e sugli atti ad esso connessi. L'applicazione di tale imposta determina l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. Non determina invece l'esenzione totale dell'imposizione sulle cambiali emesse per operazioni di finanziamento bancario a medio o lungo termine, che restano soggette ad imposta di bollo nella misura dello 0,1 per mille. L'imposta sostitutiva viene applicata anche se il mutuo è assistito da garanzie quali quelle ipotecarie. L'imposta viene messa a carico del cliente direttamente dalle banche e pertanto inciderà sui costi del finanziamento. L'aliquota dell'imposta sostitutiva su finanziamenti bancari a medio o lungo termine (ovvero di surata i 18 mesi) è uguale allo 0,25% o al 2% dell'importo erogato, a seconda delle finalità dell'erogazione: per le persone fisiche sarà dello 0,25% sull'importo del finanziamento erogato per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile con requisiti per agevolazioni “prima casa”. La stessa aliquota si applica anche alle operazioni di finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione delle pertinenze di abitazioni, sempre che ci siano i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni “prima casa”. Se invece il mutuo è finalizzato all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di un'abitazione priva dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni “prima casa” (come ad esempio una seconda casa ), l'aliquota è del 2%. Per le operazioni di finanziamento finalizzate ad acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili non abitativi, si applica l'aliquota d'imposta sostitutiva dello 0,25%. Per richiedere l'applicazione dell'aliquota dello 0,25% è necessario dichiarare al momento del contrarre il mutuo, che il prestito non rientra nella fattispecie assoggettata all'aliquota del 2%. Se il finanziamento è cointestato, la dichiarazione deve essere resa da tutti i mutuatari dato che l'aliquota da applicare è calcolata sulla base della destinazione attribuita ad ogni quota parte del finanziamento.
Esempio: mutuo cointestato tra due soggetti per l'acquisto in comproprietà
di abitazione costituente prima casa per uno solo dei cointestatari.
Si applicherà l'aliquota del 2% alla quota parte del finanziamento erogata al soggetto mutuatario che acquista l'immobile, ad uso abitativo, non rientrante nel regime agevolativo “prima casa”, mentre si applicherà l'aliquota dello 0,25% alla quota restante. |
Notizie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contattaci |
News feed |
Privacy policy |
Sitemap
Copyright © 2011 Rata-Mutuo.com - All Rights Reserved.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||