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Istruzioni per l'accesso al Fondo Solidarietà e alla sospensione della rata del mutuo
Il presente documento contiene le linee guida per la presentazione delle domande di accesso al Fondo e la compilazione del modulo apposito.REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL FONDOI requisiti di cui devono essere in possesso i mutuatari per poter presentare domanda:
Il periodo di ammortamento di un anno del punto 2 deve intendersi al netto di un eventuale periodo di preammortamento. La sospensione non può essere richiesta dopo l'inizio di un “procedimento esecutivo per l’escussione della garanzia”, ovvero dopo notifica di un atto di pignoramento. Rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i seguenti tipi di mutuo:
Per quanto riguarda il requisito dell’aumento percentuale della rata del mutuo a tasso variabile, legato alle fluttuazioni dei tassi di interesse, in presenza di rate a scadenza trimestrale potrà essere riconosciuto come titolo idoneo per l’accesso alle agevolazioni l’aumento dell’importo della rata in misura minima del 20 per cento rispetto alla scadenza immediatamente precedente, analogamente a quanto previsto dal Regolamento in caso di rate mensili. DURATA DELLA SOSPENSIONE E COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE VIGENTI DI SOSPENSIONELa sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi durante l’esecuzione del contratto.Nel periodo di sospensione sono comprese anche eventuali rate scadute e non pagate. La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione stesso. Il mutuo deve essere “in corso di ammortamento”: l’ammissione al Fondo è concessa qualora il mutuatario alla data di presentazione della domanda non stia beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la propria banca o previste da altre leggi statali o regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti. Il mutuatario potrà richiedere l’accesso ai benefici del Fondo solo dopo aver ripreso il regolare ammortamento del mutuo. CALCOLO DEGLI INTERESSI NEL PERIODO DI SOSPENSIONEIl Fondo rimborsa solo gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate, corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui:
Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse. Fonte di questo articolo. |
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