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Istruzioni per l'accesso al Fondo Solidarietà e alla sospensione della rata del mutuo

Istruzioni per l'accesso al Fondo Solidarietà e alla sospensione della rata del mutuo Il presente documento contiene le linee guida per la presentazione delle domande di accesso al Fondo e la compilazione del modulo apposito.

REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL FONDO

I requisiti di cui devono essere in possesso i mutuatari per poter presentare domanda:
  1. Titolo di proprietà sull’immobile, sito nel territorio nazionale, oggetto del mutuo e abitazione principale del beneficiario;
  2. Titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno;
  3. Indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore a 30.000 euro.
Se il mutuo è cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano per uno solo dei mutuatari; in tal caso la sospensione sarà accordata per l’importo dell’intera rata, fermo restando che alla richiesta di accesso al Fondo dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari.
Il periodo di ammortamento di un anno del punto 2 deve intendersi al netto di un eventuale periodo di preammortamento.
La sospensione non può essere richiesta dopo l'inizio di un “procedimento esecutivo per l’escussione della garanzia”, ovvero dopo notifica di un atto di pignoramento.

Rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i seguenti tipi di mutuo:
  • I mutui che sono stati oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite e di cartolarizzazione;
  • I mutui erogati per “portabilità” tramite surroga; sono ammissibili i mutui surrogati che al momento della surroga siano di importo non superiore a 250.000 euro, sempre che l’evento che ha determinato la temporanea impossibilità di provvedere al pagamento si sia verificato successivamente alla data di surrogazione del mutuo;
  • Mutui rinegoziati con la Banca
Se il mutuo è coperto da una assicurazione che copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso, non sarà possibile accedere al Fondo.

Per quanto riguarda il requisito dell’aumento percentuale della rata del mutuo a tasso variabile, legato alle fluttuazioni dei tassi di interesse, in presenza di rate a scadenza trimestrale potrà essere riconosciuto come titolo idoneo per l’accesso alle agevolazioni l’aumento dell’importo della rata in misura minima del 20 per cento rispetto alla scadenza immediatamente precedente, analogamente a quanto previsto dal Regolamento in caso di rate mensili.

DURATA DELLA SOSPENSIONE E COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE VIGENTI DI SOSPENSIONE

La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi durante l’esecuzione del contratto.
Nel periodo di sospensione sono comprese anche eventuali rate scadute e non pagate.
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione stesso.

Il mutuo deve essere “in corso di ammortamento”: l’ammissione al Fondo è concessa qualora il mutuatario alla data di presentazione della domanda non stia beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la propria banca o previste da altre leggi statali o regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti.
Il mutuatario potrà richiedere l’accesso ai benefici del Fondo solo dopo aver ripreso il regolare ammortamento del mutuo.

CALCOLO DEGLI INTERESSI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Il Fondo rimborsa solo gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate, corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui:
  • Per i mutui a tasso variabile, l’Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero l’Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;
  • Per i mutui a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione. Nel caso in cui non sia disponibile la quotazione dell’IRS di pari durata alla vita residua del mutuo, sarà presa a riferimento la quotazione disponibile per la durata successiva.
  • Per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile), il parametro di indicizzazione sarà quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
  • Per i mutui bilanciati (cioè tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili) si applica lo stesso parametro previsto per i mutui a tasso fisso.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.

Fonte di questo articolo.

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