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Anticipazione del TFR per l'estinzione del mutuo
L'estinzione del mutuo può essere ragione valida per richiedere l'anticipazione del Tfr al datore di lavoro.
E' quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice Civile, commi 6 e 8, nei quali si dispone che il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere una anticipazione, non superiore al 70%, sul trattamento di fine rapporto cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Tale richiesta di anticipo può essere giustificata dalla necessità di acquistare la prima casa per sè o per i figli (acquisto documentato con atto notarile), ma anche per affrontare eventuali spese sanitarie, quali interventi straordinari e terapie riconosciute dalle competenti strutture pubbliche. L'articolo 2120 del Codice civile prevede che la presenza del collegamento funzionale tra l'acquisto dell'abitazione e la richiesta di anticipazione del tfr debba essere valutata dal giudice in base a criteri di ragionevolezza e normalità. Il passaggio di un certo lasso di tempo non esclude il nesso funzionale suddetto, che concretamente andrebbe individuato nello stato di maggiore necessità economica causato dall'esborso di denaro già effettuato e da quello ancora da effettuare. La Pretura di Ravenna aveva già precisato, con sentenza del 23 agosto 1996, la legittimità della richiesta di anticipo del tfr successivamente all'accensione di un mutuo a condizione che la somma da pagare fosse di importo uguale o superiore alla somma richiesta; è il caso di evidenziare che c'è stata tuttavia anche una sentenza (142 del 1991) per la quale la concessione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto deve essere esclusa quando l'acquisto stesso si sia verificato in epoca tale (secondo l'accertamento del giudice) da interrompere ogni collegamento causale con l'esigenza considerata dalla norma, che è volta a favorire l'accesso alla proprietà dell'alloggio e non già a consentire l'estinzione, a distanza di anni, di debiti contratti per il pagamento del prezzo (nel caso in questione la casa era stata finita di pagare cinque anni prima). Tale sentenza evidenzia in definitiva la distinzione formale fra "accesso alla proprietà dell'alloggio" ed "estinzione dei debiti contratti per l'acquisto". Va infine ricordato che nulla esclude che nella libera determinazione delle parti il datore di lavoro possa comunque accettare la richiesta di anticipazione del tfr avanzata dal dipendente. |
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